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Prescrizioni per la prevenzione degli incendi e norme per l'igiene pubblica

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Pulizie Aree del centro abitato al fine della tutela dell'igiene, della salute e della pubblica incolumità. Si invita la cittadinanza a rispettare tutte le prescrizioni previste e per l’antincendio entro il 31 maggio 2026.

Data di Pubblicazione

19 maggio 2026

Tipologia

News

Descrizione estesa

Pulizie Aree del centro abitato al fine della tutela dell'igiene, della salute e della pubblica incolumità

Si invita la cittadinanza a dare lettura dell’ordinanza e rispettare tutte le prescrizioni previste e per l’antincendio e di provvedere entro il 31 MAGGIO 2026 in particolare:

 

Ai proprietari o conduttori di aree urbane, immediatamente periurbane, di aree del P.I.P., di pertinenze di edifici esistenti, di opere giardinate intorno ai fabbricati, nonché di aree incolte di qualunque classificazione, di PROVVEDERE ENTRO E NON OLTRE IL 31 MAGGIO 2026, alla pulizia di dette aree dalle erbacce, mediante falciatura o aratura superficiale e contemporaneamente all’eliminazione di detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti etc. 

 

Che i lavori di pulizia sopraindicati, escluse le colture agricole, nel centro abitato (inteso come l’agglomerato urbano corrispondente alle zone urbanistiche omogenee A-B-C-D-H), ed i terreni confinanti con il centro abitato fino ad una distanza di 30 m, dovranno essere eseguiti entro lo stesso termine suddetto; 

 

Ai proprietari o conduttori di aree peri urbane, entro la stessa data, di realizzare una fascia di rispetto di almeno 4 metri, mediante le operazioni indicate al punto precedente, quando detta area confina con un fabbricato o con una strada 

 

Prevenzioni incendi lungo la linea ferroviaria

L'ordinanza prevede, durante il periodo di “grave pericolosità di incendi e, comunque, dal primo giugno al trentuno ottobre di ogni anno, ai possessori a qualsiasi titolo di terreni coltivati, tenuti a pascolo o incolti adiacenti alla linea ferroviaria, di tenere sgombri i terreni da covoni di grano, erbe secche ed ogni altro materiale combustibile, fino a 20 metri dal confine ferroviaria.

 

- I possessori dei terreni sono altresì obbligati a circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno solcato dall’aratro e larga non meno di cinque metri, che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale.

 

- I sopracitati soggetti dovranno inoltre effettuare costantemente e in ogni periodo la dovuta vigilanza su detti terreni e fondi limitrofi alla linea ferroviaria, allo scopo di prevenire ogni possibile situazione di pericolo e di intralcio per il pubblico servizio di trasporto.

 

- Gli interessati dovranno mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza delle alberature e di quanto indicato agli artt. 52 e 55 del DPR n. 753/1980, dalla sede ferroviaria.

 

- A coloro che allevano bestiame ai confini con le pertinenze ferroviarie è fatto obbligo di apporre recinzioni stabili, anche se ivi presenti recinzioni di proprietà delle ferrovie dello Stato in quanto non concepite per tale funzione; 

 

- I proprietari, gli affittuari, i conduttori e i detentori interessati saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa della inottemperanza al presente provvedimento. 

Ultima modifica: martedì, 19 maggio 2026

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