Descrizione estesa
I soggetti in elenco potranno presentare eventuali contestazioni entro 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazioen dell'elenco. Decorsi tali termini l'elenco acquisirà carattere definitivo.
Si precisa che L’IRF, a decorrere dal 2026, sarà erogata nella forma di contributo per il rimborso delle spese sostenuta destinate a interventi di carattere sanitario, qualora non coperti dal Servizio Sanitario regionale, sociosanitario e di cura alla persona, soggette a rendicontazione, pari a un massimo di euro 800, in relazione alle disponibilità del bilancio regionale.
Sono ammissibili le seguenti spese sostenute nell’anno nel quale è richiesto il sostegno economico, purché non garantite a carico del Servizio sanitario regionale, finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone affette da fibromialgia:
a) acquisizione di servizi professionali di assistenza domiciliare e alla persona;
b) acquisizione di servizi professionali educativi e di supporto socioassistenziale;
c) spese per attività fisiche adattate, riabilitative, per trattamenti fisioterapici e cure termali, e altri trattamenti (quali ozonoterapia, magnetoterapia, etc.), su indicazione del medico curante o dello specialista;
d) spese per l’acquisto di farmaci prescritti dal medico curante o specialista, farmaci da banco, non garantiti dal Servizio Sanitario Regionale;
e) spese per l’acquisto di integratori alimentari, prodotti parafarmaceutici o omeopatici e alimenti senza glutine assunti a scopo terapeutico;
f) spese per l’acquisto di ausili, protesi o altri dispositivi utili alla gestione della patologia, prescritti dal medico curante o dallo specialista ove non garantiti dal Servizio Sanitario Regionale;
g) spese per visite specialistiche, accertamenti diagnostici e test epigenetici correlati alla diagnosi o al monitoraggio della fibromialgia, ove non garantiti dal Servizio Sanitario Regionale;
h) ulteriori spese sanitarie o sociosanitarie per il trattamento e la gestione della fibromialgia, non riconducibili alle tipologie sopra indicate, non garantiti dal servizio sanitario regionale;
i) spese per prestazioni di medicina complementare e integrata, finalizzate al supporto terapeutico e al miglioramento della qualità della vita della persona affetta da fibromialgia, effettuate su indicazione del medico curante o dello specialista, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo agopuntura, fitoterapia, omeopatia, altre pratiche di medicina complementare riconosciute e erogate nell’ambito della disciplina medica, purché non garantite dal Servizio Sanitario Regionale debitamente documentate;
j) spese per servizi di consulenza e assistenza amministrativa, finalizzati alla predisposizione della documentazione necessaria alla rendicontazione del beneficio economico, entro il limite massimo di euro 80, per la predisposizione della documentazione inerente alla rendicontazione della IRF.
La documentazione di spesa relativa all’anno di riferimento dell’indennità deve essere presentata al comune di residenza entro il 15 gennaio dell’anno successivo.