Gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto possono esercitare tale diritto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o di altro elettore liberamente scelto, purchè iscritti nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica.
Sono da considerarsi fisicamente impediti i non vedenti, gli affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità.