Con la Legge n. 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018, sono state introdotte nell’ordinamento giuridico italiano, le Disposizioni anticipate di trattamento (DAT), conosciute anche come Testamento biologico.
L'articolo 4 della suddetta legge stabilise che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso apposite disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonchè il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, indicando altresì un "fiduciario", che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro.
Registrazione nella Banca dati nazionale delle DAT
Il Decreto n. 168 del 10 dicembre 2019 [1], pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, disciplina le modalità di registrazione delle DAT nella Banca dati nazionale.
Dall'1 febbraio 2020 gli Uffici di stato civile dei Comuni e gli Uffici consolari italiani all'estero devono trasmettere le DAT alla Banca dati nazionale tenuta dal Ministero della Salute. A tal fine compilano un modulo on line contenente i dati di riferimento delle DAT, i dati del disponente, dell’eventuale fiduciario e allegano copia delle DAT, se il disponente ha fornito il consenso alla sua trasmissione.
La Banca dati nazionale ha la funzione di:
- raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento
- garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca
- assicurare la piena accessibilità delle DAT sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario eventualmente da lui nominato.
Possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione SPID o CNS:
- il disponente
- il fiduciario eventualmente da lui nominato
- il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.
Il deposito delle DAT è gratuito. La richiesta di annotazione sull'apposito registro, i documenti contenenti le volontà del disponente e la loro conservazione presso il Comune sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Informazioni utili per il giorno dell'appuntamento
L'interessato (disponente) deve presentarsi di persona insieme all'eventuale fiduciario (entrambi muniti di un documento d'identità valido) con il modulo di iscrizione al registro che dovrà essere sottoscritto davanti all'ufficiale di Stato Civile.
Il fiduciario può accettare l'incarico tramite la sottoscrizione del documento contenente le DAT o la sottoscrizione del modulo di richiesta di iscrizione al registro. Qualora il fiduciario non possa essere presente il giorno dell'appuntamento è necessario consegnare copia del suo documento d'identità.
Il documento contenente le DAT deve essere sottoscritto in originale dall'interessato e potrà contenere anche la firma dell'eventuale fiduciario.
Il Fiduciario
Il fiduciario è colui che accetta l'incarico dal disponente di rappresentarlo nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie e al quale, in caso di bisogno, il Comune consegnerà il documento contenente le DAT.
Il fiduciario potrà rinunciare al proprio incarico comunicandolo al disponente con atto scritto, sarà cura del disponente informare l'Ufficio di Stato Civile dell'avvenuta rinuncia. In assenza di nomina o di rinuncia del fiduciario, le DAT potranno essere fatte valere con l'intervento del Giudice Tutelare.
La revoca del fiduciario dovrà essere fatta con le stesse modalità previste per la nomina, senza obbligo di motivazione.
E' prevista la possibilità di ottenere la cancellazione dal registro e di ritirare le disposizioni anticipate di trattamento previa richiesta scritta presentata personalmente dal disponente all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Serramanna.
Collegamenti
[1] http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=72772&completo=true
[2] http://www.comune.serramanna.ca.it/disposizione-volont%C3%A0-anticipata-trattamento-dat