La TASI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale imposta facente parte, insieme all’IMU e alla TARI, della IUC.
Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione di fabbricati e di aree fabbricabili, così come definiti nella disciplina dell’Imu, mentre sono esclusi i terreni agricoli e, a partire dall’anno 2016, anche le abitazioni principali.
La TASI è dovuta dal titolare del diritto reale (proprietario, titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).
TASI Abitazione principale: La legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) ha eliminato la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini (20%) quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat. A1, A8 e A9).
Resta fermo il fatto che il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune per questa fattispecie, che per Serramanna è dell’80%.
Per gli immobili concessi in locazione ma che NON sono adibiti ad abitazione principale del locatario (es. i locali commerciali) i soggetti passivi sono comunque sempre il possessore, che versa l’80% dell’imposta, e il locatario che versa il restante 20%.
L’imposta si calcola applicando alla base imponibile, che è quella prevista per l’IMU, l’aliquota stabilita, che per il Comune di Serramanna è dell’1,5 per mille per tutti i tipi di immobili soggetti all’imposta.
La TASI deve essere versata in due rate mediante modello F24.
La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno sulla base dell’aliquota prevista per l’anno precedente. La seconda, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre sulla base degli atti pubblicati sul sito www.finanze.gov.it [1] alla data del 28 ottobre di ciascun anno d’imposta.
E’, inoltre, possibile effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.
Collegamenti
[1] http://www.finanze.gov.it/