Disposizioni sui divieti di propaganda elettorale.
Si ricorda che l'art. 6, comma 1, della legge n. 212 del 1956 prescrive il divieto, a decorrere dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni (cioè da venerdì 25 gennaio), di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico; da questo divieto sono escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti.
Per approfondimenti sulla normativa si rimanda alla circolare della Regione Autonoma della Sardegna allegata in calce.