L'accesso civico a dati e documenti è regolato dagli articoli 5, 5-bis e 5-ter del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33 [1]
Il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni indipendentemente dal loro obbligo di pubblicazione.
A seguito della riforma di cui al Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 97 [2], si distinguono:
- l'accesso civico "semplice" (art.5, comma 1, D.Lgs. 33/2013), che consente a chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni la pubblicazione di documenti, informazioni o dati di cui sia stata omessa l'obbligatoria pubblicazione;
- l'accesso civico "generalizzato" (art.5, comma 2, D.Lgs. 33/2013), che consente a chiunque di accedere ai dati e ai documenti (ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs.33/2013) detenuti dalle P.A.
L'istanza di accesso civico può essere redatta in forma libera, non richiede motivazione e in essa sono identificati i dati, le informazioni o i documenti oggetto dell'accesso.
Collegamenti
[1] http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;033!vig=
[2] http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-25;97!vig=
[3] mailto:serramanna@comune.serramanna.ca.it
[4] mailto:protocollo@pec.comune.serramanna.ca.it