Nascite
Dichiarazione di nascita
La dichiarazione è l'adempimento che prelude alla formazione dell'atto per l'iscrizione della nascita nel registro di stato civile. Nella dichiarazione deve essere indicato il nome scelto per il nascituro. Con la registrazione della nascita l'individuo assume la propria identità personale, ed acquista la capacità di essere titolare attivo e passivo di diritti.
Dove e quando dichiarare la nascita
- entro 3 giorni dall'evento, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuto il parto - (questa modalità non è ammessa in caso di bambino nato morto);
- entro 10 giorni dall'evento se dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del comune del luogo di nascita o di residenza dei genitori. In caso di residenze diverse è competente il comune della madre, salvo diverso accordo tra i genitori;
- oltre il termine di 10 gg. il dichiarante dovrà indicare le ragioni del ritardo.
Chi effettua la dichiarazione
- uno od entrambi i genitori (qualora i genitori non siano uniti in matrimonio, è necessario la presenza di entrambi per la sottoscrizione conguinta dell'atto);
- un procuratore speciale;
- medico od ostetrica che hanno assistito al parto di figlio naturale non riconosciuto od altra persona. In questi casi deve essere rispettata l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
Cosa devo presentare
- attestazione di nascita, rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto;
- documento di riconoscimento valido del/dei dichiarante/i (per gli stranieri passaporto/documento per l'espatrio rilasciato dal paese di appartenenza).
Gli adempimenti richiesti ai genitori
- compilazione e sottoscrizione della dichiarazione di nascita;
- per gli stranieri compilazione e sottoscrizione della dichiarazione inerente l'attribuzione del cognome e della cittadinanza secondo la legislazione del proprio paese;
- i genitori stranieri che non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore.
Dove
- presso l'ufficio Anagrafe Via Serra 43, Serramanna;
E' garantita alle donne che lo desiderino, la possibilità di partorire nelle strutture sanitarie pubbliche mantenendo l'anonimato, e senza quindi alcun obbligo di riconoscimento del figlio.
In questo caso la dichiarazione di nascita è effettuata dal medico/ostetrica che hanno assistito al parto rispettando la volontà della madre di non essere nominata ed il neonato verrà affidato ai servizi sociali per essere avviato all'adozione.
Per attribuire il nome ed il cognome
- Il nome deve corrispondere al sesso e può essere composto da più elementi onomastici anche separati, per un massimo di tre.
- Per i nati dopo il 1° gennaio 2013, nel caso in cui siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti/certificati ed in ogni altro documento sarà riportato solo il primo di questi o, comunque solo i prenomi che precedono la virgola.
- Per i nati precedentemente, i prenomi composti da più elementi sono integralmente riportati nei documenti e atti ufficiali e nelle certificazioni, senza possibilità di abbreviazione.
- E' vietata l'attribuzione del nome del padre, del fratello o della sorella se viventi, un cognome come nome o nomi ridicoli o vergognosi.
- Il figlio assume il cognome del padre o, del genitore che per primo lo ha riconosciuto.
- I nomi stranieri devono essere espressi con le lettere dell'alfabeto italiano esteso a J, K, X, Y e W e - ove possibile - anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine.
- Nell'attribuzione del cognome, ai figli nati in Italia di cittadini stranieri, deve osservarsi la normativa del paese di appartenenza; il middle nome previsto dalla normativa filippina viene omesso.
I figli: un unico status
dal 1° gennaio 2013, la legge ha modificato le disposizioni in materia di riconoscimento dei figli, ed ha modificato l'ordinamento dello Stato Civile per quanto riguarda la disciplina del nome, con lo scopo di eliminare ogni diseguaglianza tra figli naturali e figli legittimi.
- I figli possono essere definiti come figli di genitori uniti da matrimonio o il caso contrario.
- Quando i genitori sono uniti tra di loro dal vincolo matrimoniale, la dichiarazione di nascita effettuata da uno di essi equivale a riconoscimento del figlio da parte di entrambi.
- Il genitore che intende effettuare il riconoscimento di un figlio, che non è nato all'interno del matrimonio, può farlo sia al momento della dichiarazione di nascita, che in un momento successivo o precedente.
- Gli stranieri dovranno produrre un documento dell'Autorità Consolare del paese di appartenenza dal quale risulti che il riconoscimento del figlio nato in Italia, al di fuori del matrimonio, non è contrario alla legislazione del paese di origine.
- I genitori non legati tra loro da vincolo matrimoniale, non devono essere tra loro parenti od affini nei gradi che non permetterebbero il riconoscimento.
- Per poter riconoscere un figlio è necessario aver compiuto 14 anni.
- I figli di età superiore ai 14 anni devono prestare il loro assenso al riconoscimento.
- Fino al compimento dei 14 anni d'età del figlio, il riconoscimento non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore.