Statuto
Il Comune di Serramanna è ente autonomo locale. Ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato. Esso realizza, attraverso l’esercizio dei poteri previsti e disciplinati dal presente Statuto, l’indirizzo politico e amministrativo indicato dalla Comunità. Nel presente Statuto, salvo diversa ed esplicita indicazione e salvo divieti di legge, sono considerati cittadini tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale, o che abbiano con esso un rapporto qualificato e non occasionale, per ragioni di lavoro o di studio.
Capo I Principi generali
Art. 1 Principi Fondamentali
Art. 2 Finalità
Art. 3 Funzioni
Art. 4 Rappresentanza della Comunità
Art. 5 Sviluppo Sociale, Culturale, Sportivo ed Economico
Art. 6 Assistenza e Integrazione Sociale
Art. 7 Elementi Distintivi: Territorio, Sede Comunale, Stemma, Gonfalone
Art. 8 Albo per la pubblicità e l’informazione
Capo II Attività normativa
Art. 9 Statuto
Art. 10 Regolamenti
Art. 11 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
Art. 12 Ordinanze
Art. 13 Pubblicità e Trasparenza
Art. 14 Fonti di interpretazione e di applicazione
Capo III Ordinamento
Art. 15 Reparto Competenze
Art. 16 Tutela degli interessi della Comunità
Art. 17 Giusto Procedimento
Art. 18 Deleghe
Art. 19 Attività consultiva e di controllo
Art. 20 Regolamento dei conflitti di competenza
Art. 21 Consiglio Comunale: elezione, composizione, presidenza, consigliere anziano, competenze, regolamento di autorganizzazione
Art. 22 Linee programmatiche di mandato
Art. 23 Gruppi Consiliari
Art. 24 Pari opportunità negli Organi Collegiali
Art. 25 Commissioni Consiliari
Art. 26 Consiglieri
Art. 27 Svolgimento lavori consiliari
Art. 28 La Giunta
Art. 29 Il Sindaco
Art. 30 Vice Sindaco
Art. 31 Struttura dell’ente
Art. 32 Incarichi esterni
Art. 33 Segretario Comunale
Art. 34 Conferenza dei Funzionari e degli Incaricati della Direzione degli Uffici e dei Servizi
Art. 35 Relazioni Sindacali
Art. 36 Decentramento
Capo IV Attività
Art. 37 Programmazione
Art. 38 Attività Amministrativa
Art. 39 Interventi nel Procedimento Amministrativ
Art. 40 Comunicazione dell’inizio dei Procedimenti
Art. 41 Accesso agli Atti e Documenti Amministrativi
Art. 42 Atti sottratti all’accesso
Art. 43 Pareri
Art. 44 Regolamento dei Contratti
Art. 45 I servizi locali
Art. 46 Istituzioni
Art. 47 Personale a contratto
Art. 48 Nomina, durata, revoca e mozione di sfiducia costruttiva degli amministratori delle aziende e delle istituzioni
Art. 49 Associazionismo e cooperazione per la gestione dei servizi e delle funzioni
Capo V Finanza, contabilità e revisione
Art. 50 Autonomia finanziaria
Art. 51 Controllo di gestione
Art. 52 Revisori dei Conti
Art. 53 Regolamento di Contabilità
Capo VI Partecipazione
Art. 54 Principi Generali
Art. 55 Valorizzazione delle Associazioni
Art. 56 Partecipazione alla Gestione dei Servizi
Art. 57 Organismi di Partecipazione
Art. 58 Le Consulte Comunali
Art. 59 Poteri delle Consulte Comunali
Art. 60 Consultazioni
Art. 61 L’iniziativa popolare: le proposte e le petizioni
Art. 62 Interrogazioni
Art. 63 Diritto d’iniziativa
Art. 64 Procedura per l’approvazione della proposta
Art. 65 Referendum
Art. 66 Il Difensore Civico: istituzione e attribuzioni
Art. 67 Nomina e durata in carica
Art. 68 Incompatibilità e decadenza
Art. 69 Mezzi
Art. 70 Rapporti con il Consiglio
Art. 71 Indennità di funzione
Capo VII Il Governo dei Giovani
Art. 72 Istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani, del Sindaco dei Giovani e della Giunta Comunale dei Giovani
Art. 73 Il Consiglio Comunale dei Giovani
Art. 74 Competenze del Consiglio Comunale dei Giovani
Art. 75 Il Sindaco dei Giovani
Art. 76 Competenze del Sindaco dei Giovani
Art. 77 La Giunta Comunale dei Giovani
Art. 78 Competenze della Giunta Comunale dei Giovani
Capo I Principi generali
Art. 1 Principi Fondamentali
1. Il Comune di Serramanna è ente autonomo locale. Ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato. Esso realizza, attraverso l’esercizio dei poteri previsti e disciplinati dal presente Statuto, l’indirizzo politico e amministrativo indicato dalla Comunità.
2. Nel presente Statuto, salvo diversa ed esplicita indicazione e salvo divieti di legge, sono considerati cittadini tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale, o che abbiano con esso un rapporto qualificato e non occasionale, per ragioni di lavoro o di studio.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri degli istituti di cui al presente Statuto.
1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità ispirandosi ai principi e ai valori della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione. Secondo il principio di sussidiarietà, il Comune riconosce il diritto dei cittadini singoli o associati di rispondere alle esigenze della comunità, ne favorisce le iniziative qualora rientrino nell’ambito delle proprie finalità, principi e programmi, specificando criteri di verifica e di controllo.
3. Il Comune ispira la propria azione alla tutela degli interessi della comunità. Promuove lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita e un futuro alle nuove generazioni.
4. Il Comune promuove lo sviluppo culturale anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali. A tal fine sostiene le iniziative per la comunicazione e l’educazione bilingue, per il raggiungimento della parità linguistica tra sardo e italiano come elemento di crescita culturale e civile della popolazione del Comune e della Regione Sarda.
5. Il Comune si adopera per una completa integrazione della propria comunità nell’ambito della comunità italiana ed europea stimolando l’affratellamento tra i popoli e agevolando le iniziative come i gemellaggi, tese alla reciproca conoscenza della storia delle tradizioni, della cultura e dell’economia delle diverse popolazioni italiane e straniere.
6. Il Comune di Serramanna basa la sua economia sulla generale inclinazione dei suoi cittadini al lavoro in forma singola o associata, nell’impresa, nelle arti e professioni, nel lavoro dipendente. Il Comune promuove e si pone a supporto di attività di produzione di beni e servizi che, attraverso l’uso razionale ed oculato delle risorse, ricavino ricchezze, distribuiscano benessere e incentivino l’occupazione.
7. Il Comune favorisce l’integrazione di quanti risiedono e svolgono attività lavorative nel proprio territorio, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, nazionalità, opinione politica, condizione personale e sociale, determinando, anche con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità.
8. Il Comune nella sua programmazione politico-amministrativa tutela e promuove i beni, gli interessi, la salute, il patrimonio naturale, storico ed artistico, la cultura, lo sport, il tempo libero della comunità; pianifica l’uso del territorio, eroga servizi.
1. La potestà di governo del Comune per l’esercizio delle competenze e delle funzioni ha come riferimento l’ambito di interesse locale.
2. L’esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione e il territorio comunale è organizzato secondo il principio di sussidiarietà.
3. Le funzioni attribuite dalla legge o delegate dallo Stato o dalla Regione sono esercitate secondo il principio di sussidiarietà.
4. Le funzioni di cui al comma 3 possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo Stato o dalla Regione le risorse necessarie.
Art. 4 Rappresentanza della Comunità
1. Il Comune cura gli interessi della comunità per ciò che attiene all’ambito di rispettiva competenza secondo il proprio ordinamento.
2. Il Comune rappresenta la comunità, ne cura e ne difende gli interessi nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgano funzioni attinenti alla popolazione e al territorio.
Art. 5 Sviluppo Sociale, Culturale, Sportivo ed Economico
1. Lo sviluppo sociale, culturale, sportivo ed economico, nonché la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed umane, è perseguito attraverso la promozione e la gestione diretta ed indiretta dei servizi nelle forme e con le modalità di cui al presente Statuto, nonché mediante le attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel Comune.
2. In particolare il Comune cura lo sviluppo economico nel rispetto della programmazione nazionale e regionale, anche adottando piani di intervento volti precipuamente a favorire l’occupazione.
3. In collaborazione con le istituzioni e con le associazioni culturali, il Comune promuove e favorisce lo sviluppo del patrimonio culturale della comunità, valorizzando i gruppi, in primo luogo quelli locali, costituitisi per le specifiche finalità, che ne abbiano dimostrate capacità e competenze.
4. Alla scuola, quale istituzione formativa privilegiata, il Comune riserva particolare attenzione ricercandone la collaborazione e sollecitando, con adeguati interventi a sostegno, iniziative culturali per la salvaguardia e la rivalutazione del patrimonio linguistico e storico in generale.
Art. 6 Assistenza e Integrazione Sociale
1. Il Comune s’impegna a favorire a tutti i livelli, e soprattutto tra i giovani, l’informazione e la cultura dell’impegno per il servizio civile sostitutivo, lo sviluppo di attività socialmente utili, nel territorio comunale e nell’ambito di scelte rispondenti ai principi riconosciuti nello Statuto.
2. Nelle politiche sociali il Comune dà particolare impulso agli interventi diretti alla tutela delle persone anziane, dell’infanzia e dei giovani, dei quali si impegna a difendere il reale diritto allo studio e al lavoro.
3. Il Comune mira al superamento di ogni forma di emarginazione sociale, al sostegno di soggetti particolarmente deboli, portatori di handicap, giovani, anziani, emigrati ed immigrati. Ciò al fine di determinare indirizzi ed impegni precisi e coerenti nella politica socio-assistenziale che dovrà tendere all’attivazione di servizi nel rispetto dei bisogni e della dignità di ogni cittadino.
4. Il comune riconosce il ruolo fondamentale della famiglia nella formazione del cittadino e si impegna a sostenerla nei casi di effettivo bisogno, coinvolgendola nelle politiche sociali.
5. Il Comune di Serramanna crea le condizioni perché possano aversi, nei settori istituzionali di suo intervento, pari opportunità tra uomo e donna.
6. Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire un reale esercizio di libertà tra uomini e donne e a rimuovere ragioni culturali di discriminazione, stabilisce che ciascuno dei due sessi sia rappresentato nella misura di almeno un terzo nella nomina dei componenti degli Organi e delle Commissioni Comunali, a meno che tale scelta non contrasti con disposizioni di legge o con criteri di valutazione che devono essere esplicitamente motivati.
Art. 7 Elementi Distintivi: Territorio, Sede Comunale, Stemma, Gonfalone
1. Il territorio del Comune su cui è insediata la comunità di Serramanna ha una estensione di Kmq. 83,5 e comprende i seguenti nuclei e agglomerati:
a) Pimpisu;
b) Santa Luxeria;
c) Su Pranu.
2. Il Consiglio e la Giunta hanno la loro sede nel palazzo civico dove si riuniscono normalmente. In casi particolari il Sindaco può riunire il Consiglio in altro luogo rispetto alla sede comunale.
3. Il Comune ha uno stemma ed un gonfalone deliberati dal Consiglio Comunale e riconosciuti ai sensi di legge. L’uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.
4. Il Comune, allo scopo di salvaguardare i valori storico-popolari, recupera la toponomastica dei quartieri (bixinaus) secondo la tradizione locale.
5. Nell’ufficio del Sindaco e nella sala consiliare si espongono il gonfalone comunale e le bandiere della Repubblica Italiana, della Regione Sarda e dell’Unione Europea.
6. Il Comune espone le bandiere nelle ricorrenze stabilite per legge. Le espone anche l’8 settembre per solennizzare la festività di Santa Maria, la sagra campestre tradizionalmente più sentita dalla Comunità serramannese.
Art. 8 Albo per la pubblicità e l’informazione
1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei luoghi destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente;
1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità per favorire la massima informazione del cittadino.
2. Nel Municipio sono previsti appositi spazi destinati alla pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant’altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il Segretario, avvalendosi degli uffici, cura l’affissione degli atti.
3. Al fine di garantire a tutti i cittadini la più ampia informazione sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento.
Capo II Attività normativa
Art. 9 Statuto
1. Lo Statuto è il complesso organico di norme che fissano, formalmente e solennemente, i principi fondamentali cui devono ispirarsi l’organizzazione e l’ordinamento della comunità locale.
2. L’adozione dello Statuto è un obbligo giuridico stabilito dalla Legge 08/06/1990, n.142, "Ordinamento delle Autonomie Locali", che sancisce per la prima volta, l’autonomia statutaria del Comune.
3. Col riconoscimento della potestà normativa, si realizza il dettato costituzionale dell’autonomia e, nel contempo, si legittimano, codificando, le specificità di ciascuna realtà locale.
4. Il Comune esercita la sua autonomia statutaria nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali fissati dalle leggi dello Stato e della Regione Sarda.
5. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale col voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora questa maggioranza non venga raggiunta, la votazione viene ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
6. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per l’approvazione delle modifiche e delle integrazioni statutarie.
7. Lo Statuto non può essere sottoposto a revisione se non sia trascorso un anno dalla sua entrata in vigore o dall’ultima modifica, fatto salvo quanto disposto dal successivo art.11, 1° comma.
8. Il procedimento per le modifiche dello Statuto prevede la consultazione popolare.
9. Ogni iniziativa di modifica respinta dal Consiglio non può essere riproposta se non sia trascorso un anno dal rigetto.
10. L’abrogazione totale dello Statuto impone la contestuale approvazione delle norme sostitutive.
11. Fino al giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto, rimane in vigore il precedente.
12. Fermo restando il diritto di ciascun consigliere di richiedere la modifica delle norme statutarie, è ammessa l’iniziativa da parte di almeno il 15% dei cittadini residenti aventi diritto al voto.
13. Lo Statuto, dopo l’approvazione del Consiglio, è inviato, nei termini di legge, agli organismi regionali per il controllo di legittimità e, dopo l’approvazione da parte dello stesso, alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale (B.U.R.A.S.).
14. Lo Statuto approvato dal Comitato Regionale è affisso all’Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio.
15. Lo Statuto, le sue modifiche e le sue integrazioni, entro quindici giorni dalla loro esecutività, vengono pubblicizzati per favorirne la reale conoscenza da parte della comunità. A tale scopo, copia dello Statuto, delle sue modifiche e integrazioni, viene inviata, a cura dell’Ente, alle scuole del Comune perché, quali istituzioni educative deputate alla formazione sociale e culturale dell’individuo, ne promuovano il suo inserimento attivo nel tessuto sociale della comunità locale e la sua diffusione, in particolare tra i giovani.
16. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina delle funzioni loro conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa del Comune. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
1. Il Comune emana regolamenti di organizzazione e di esecuzione:
a) sulla propria organizzazione;
b) per le materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto;
c) per le materie in cui manchi la disciplina di legge o di atti aventi forza di legge;
d) nelle materie in cui esercita funzioni.
2. I regolamenti, che sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini, possono essere sottoposti, a giudizio del Consiglio, ad idonee forme di consultazione delle categorie interessate prima dell’approvazione da parte dello stesso.
3. Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.
4. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.
5. I regolamenti, le modifiche e le integrazioni agli stessi, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.
Art. 11 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
1. Spetta al consiglio deliberare le disposizioni di applicazione, in dipendenza dell’entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla Regione e dalla Comunità Europea recependo, adeguando ed adattando il complesso normativo del Comune alle nuove disposizioni.
2. Le norme devono comunque essere poste nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento contenuti nella Costituzione, nella Legge 08/06/1990, n. 142 e successive modifiche e integrazioni, e delle disposizioni di principio contenute in altre leggi e nello Statuto stesso.
3. Le deliberazioni di cui al comma 1 hanno natura regolamentare e gli atti e i provvedimenti dell’Ente devono essere emanati nel rispetto delle relative disposizioni.
4. Con funzioni istruttorie e redigenti è istituita, per le finalità di cui ai precedenti commi, una commissione tecnica presieduta dal Segretario Comunale e composta secondo le previsioni contenute nel regolamento del Consiglio, che ne disciplinerà l’organizzazione e il funzionamento.
1. Il Sindaco può emanare atti con i quali si stabiliscono disposizioni per l’attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Con il regolamento di cui al comma 3 dell’art. 15 provvedimenti attuativi sono attribuiti al Segretario Comunale ed ai funzionari responsabili dei servizi. Tali provvedimenti vengono emanati nel rispetto delle direttive del Sindaco.
3. Le ordinanze contingibili e urgenti di cui al comma 2 dell’ art. 38 della Legge 08/06/1990, n. 142, devono essere adeguatamente motivate e limitate al tempo in cui permane la necessità.
4. Le ordinanze di cui ai precedenti commi devono essere pubblicate all’Albo per la pubblicità di cui all’art. 8 per almeno dieci giorni. Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.
Art. 13 Pubblicità e Trasparenza
1. Il Comune assume a metodo la trasparenza dei suoi atti e pertanto ne agevola in tutti i modi e forme possibili l’accesso e la consultazione da parte di chiunque.
2. Lo Statuto, i regolamenti, le ordinanze, nonché le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell’ente, ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, oltre alle forme di pubblicazione già espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, vanno pubblicizzati in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse, secondo le modalità del regolamento previsto al comma 3 dell'art. 8.
3. Gli atti di cui al precedente comma dovranno essere accessibili e consultabili da parte di chiunque.
4. L’elenco delle determinazioni dei responsabili degli uffici e dei servizi dovrà essere inviato per conoscenza ai capi gruppo con cadenza mensile.
Art. 14 Fonti di interpretazione e di applicazione
1. Spetta al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, al Segretario Comunale, ai Funzionari e ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi, per l’ambito delle rispettive competenze, l’emanazione degli atti con cui si determina l’interpretazione di norme legislative e regolamentari.
2. Nell’ambito delle proprie funzioni compete al Segretario emanare circolari e direttive di applicazione di disposizioni di legge e regolamentari.
3. Nell’ambito delle proprie attribuzioni tali atti possono essere altresì emanati dai Funzionari e dai Responsabili degli Uffici e dei Servizi.
Capo III Ordinamento
Art. 15 Reparto Competenze
1. L’attribuzione delle competenze agli organi dell’Ente, ivi comprese quelle previste dalla vigente normativa, per l’esercizio delle funzioni proprie, attribuite o delegate, è disciplinata, nel rispetto della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, delle leggi che dettano principi e disposizioni in materia, nonché dalle disposizioni del presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale stabilisce i criteri generali sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina l’esercizio delle competenze gestionali per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi degli organi politici.
Art. 16 Tutela degli interessi della Comunità
1. Spetta al soggetto del Comune che ha emanato il provvedimento amministrativo, causa di eventuale contenzioso giurisdizionale, ogni iniziativa per la difesa degli interessi dell’Ente per la resistenza in giudizio.
2. Spetta al Sindaco intraprendere ogni azione nei riguardi di soggetti pubblici o privati che nell’esercizio delle loro competenze abbiano prodotto violazione di interessi espressi dalla comunità.
1. Tutti i provvedimenti attribuiti agli organi politici devono rispettare il giusto procedimento così come definito nel comma successivo.
2. Ai sensi del presente Statuto si intende per giusto procedimento quello per cui l’emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnico, contabile ed alla successiva contestuale comunicazione alla giunta ed ai capigruppo consiliari.
1. Con esclusione delle competenze direttamente attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni, o dallo Statuto con carattere di inderogabilità, i soggetti titolari di competenze proprie possono esercitarle conferendo in via generale o speciale la delega.
2. Il conferimento della delega comporta fino alla sua revoca il trasferimento della competenza.
3. Il delegante conserva la potestà di indirizzo e di controllo sull’esercizio della competenza da parte del delegato.
Art. 19 Attività consultiva e di controllo
1. L’attività consultiva e di controllo, attribuita in via permanente o temporanea a soggetti del Comune, ha funzione strumentale rispetto all’attività di amministrazione attiva e va esercitata per favorire e migliorare i processi decisionali.
2. L’emanazione di pareri obbligatori e vincolanti costituisce manifestazione del potere di amministrazione attiva e non può comportare l’attribuzione della responsabilità dell’atto ad altro soggetto. Tale tipo di potestà consultiva è attribuita solo ai soggetti ai quali in base all’ordinamento comunale è consentito il trasferimento delle competenze in materia.
Art. 20 Regolamento dei conflitti di competenza
1. I conflitti di competenza, positivi o negativi, sia reali che virtuali, sorti tra funzionari o responsabili di uffici e servizi, sono decisi con provvedimento del Segretario Comunale.
2. Ove il conflitto di competenza riguardi anche il Segretario esso viene risolto dal Sindaco.
3. Spetta al Consiglio Comunale, anche avvalendosi di apposita commissione all’uopo individuata, la risoluzione dei conflitti di competenza tra gli organi elettivi e quelli burocratici.
4. I soggetti coinvolti hanno l’obbligo di sottoporre il conflitto all’esame dell’organo decidente, il quale assumerà la propria determinazione sentite tutte le parti coinvolte.
1. Il Consiglio Comunale è l’organo collegiale, espressione dell’intera comunità, al quale spetta il compito di indirizzo e controllo politico e amministrativo.
2. L’elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge. Il Consiglio Comunale è convocato in prima adunanza dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. In tale adunanza il Consiglio raccoglie il giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione Italiana. La seduta è presieduta dal Consigliere anziano fino all’elezione del Presidente del Consiglio. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell’art. 71, 9° comma, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267. In caso di assenza, impedimento o rifiuto da parte del Consigliere anziano la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria delle maggiori cifre individuali conseguite alle Elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale, occupa il posto immediatamente successivo.
3. Successivamente nella stessa adunanza di convalida degli eletti il Consiglio elegge il proprio Presidente tra i consiglieri comunali. Per l’elezione del Presidente del Consiglio comunale la votazione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza di 2/3 dei componenti dell’assemblea integrati dal Sindaco. Se dopo il primo scrutinio la votazione è rimasta infruttuosa, nella seconda votazione è eletto il consigliere che ha ottenuto il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati sempre integrati dal Sindaco. In sede di prima attuazione, l’elezione del Presidente è effettuata nella prima seduta consiliare successiva all’entrata in vigore dello Statuto modificato.
4. Il Presidente del Consiglio può essere revocato con mozione di sfiducia motivata e sottoscritta e presentata da almeno 1/3 dei componenti il Consiglio comunale, messa in discussione e votata non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. La mozione di sfiducia è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati integrati dal Sindaco e produce effetti immediati. In tale ipotesi competerà al Consigliere anziano riconvocare il Consiglio entro 20 giorni per l’elezione del nuovo Presidente."
5. Le dimissioni del Presidente del Consiglio sono, una volta presentate per iscritto al Consiglio, irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e acquistano efficacia dall’elezione del nuovo Presidente del Consiglio, da effettuarsi entro 20 giorni dalla presentazione delle dimissioni."
6. Il Presidente del Consiglio:
a) predispone, sentita la conferenza dei capigruppo, l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, componendolo con gli argomenti e le urgenze comunicategli per iscritto o in forma verbale dal Sindaco, con gli oggetti che ritiene di inserire di propria iniziativa e con quelli richiesti dai consiglieri comunali secondo le norme previste dalla Statuto o dal Regolamento;
b) convoca e presiede le riunioni consiliari e la conferenza dei capigruppo;
c) attiva il lavoro delle commissioni consiliari e ne riceve le conclusioni, operando perché l’azione amministrativa non abbia a risentire ritardi e rallentamenti;
d) fissa la data delle riunioni d’intesa con il Sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo;
e) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui punti all’ordine del giorno e proclama la volontà consiliare;
f) ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio, di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun consigliere e di limitare l’accesso al pubblico;
g) accerta che le proposte di deliberazione presentate al Consiglio siano a disposizione dei consiglieri munite dei pareri e delle attestazioni previste dalla legge. A tali fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all’ordine del giorno sono trasmesse al Presidente del Consiglio, da parte dei responsabili degli uffici o dei servizi, almeno cinque giorni utili prima della seduta, fatta eccezione per i casi in cui tale termine è disciplinato diversamente dalla legge, dallo statuto o dal regolamento;
h) compone gli eventuali contrasti tra consiglieri, richiama all’ordine i consiglieri che con il loro comportamento ostacolano l’ordine della seduta e il corretto e libero svolgimento della discussione, redarguisce coloro che proferiscono parole sconvenienti, e, se tale comportamento persiste, ne dispone l’allontanamento dall’Aula consiliare per il resto della seduta;
i) si pronuncia sulle questioni di interpretazione del Regolamento, sentito il Segretario comunale.
7. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di Capogruppo e di Presidente di commissione consiliare. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio le relative funzioni vengono svolte dal Consigliere anziano.
8. Il Consiglio Comunale esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo.
9. Il Consiglio esprime l’indirizzo politico-amministrativo in atti quali risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori delle attività dell’ente.
10. Ove agli atti di cui al precedente comma il Consiglio attribuisca valore di direttiva, l’attività degli organi dell’Ente dovrà uniformarsi ai contenuti degli atti stessi potendosene discostare per il migliore perseguimento dell’interesse dell’ente con adeguate motivazioni.
11. Indirizza altresì l’attività dell’ente con l’adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere normativo, programmatorio, organizzativi, negoziale e gestionale. Gli atti fondamentali contengono la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell’azione, le prescrizioni da osservare, individuando gli elementi la cui variazione richieda un ulteriore intervento del Consiglio.
12. Negli atti fondamentali non possono essere ricomprese determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio e gli stessi devono corrispondere alla funzione di indirizzo e di controllo per contenuti non previsti in atti fondamentali e che non siano mera esecuzione e che non rientrano nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.
13. Per l’esercizio delle funzioni di controllo dell’attività dell’Ente il regolamento disciplinerà le modalità di esame e controllo dei consuntivi, delle relazioni della Giunta e dei revisori, dei rendiconti previsti in atti fondamentali, le interrogazioni e le interpellanze, le indagini conoscitive che prevedano altresì l’audizione di organi elettivi monocratici e, previa intesa con il Sindaco, del Segretario, dei Funzionari e dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi. Con apposita deliberazione il Consiglio può procedere ad indagini sull’attività dell’amministrazione nominando apposita commissione, i cui poteri, nonché la composizione e il funzionamento, sono disciplinati dal regolamento succitato. Alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri, il Sindaco o gli Assessori da lui delegati rispondono entro i termini previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale.
14. Spetta al Consiglio Comunale, entro i 30 giorni successivi al suo insediamento, la definizione degli indirizzi per le nomine, le designazioni e le revoche, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. Il Sindaco darà corso alle nomine ed alle designazioni entro i 15 giorni successivi al pronunciamento del Consiglio. Tutti i nominati e designati dal Sindaco decadono in caso di scioglimento del Consiglio comunale con decadenza del Sindaco e della Giunta comunale.
15. Sono inserite all’ordine del giorno le proposte di iniziativa dei singoli consiglieri, su cui il Consiglio non si sia già pronunciato, nella prima seduta successiva alla loro presentazione.
16. Il Consiglio Comunale esercita la potestà di autorganizzazione per mezzo degli istituti e secondo le modalità determinate da apposito regolamento.
Art. 22 Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 dicembre di ogni anno. E’ facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
1. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno formale comunicazione al Segretario Comunale.
2. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nella mora della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti della Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
3. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
4. Il regolamento può prevedere, altresì, i mezzi anche finanziari, assegnati ai gruppi per l’esercizio delle funzioni.
Art. 24 Pari opportunità negli Organi Collegiali
1. Al fine di assicurare le pari opportunità tra la componente maschile e quella femminile, nella composizione degli organi collegiali del Comune deve essere ricercata la rappresentanza d’ambo i sessi ai sensi dell’art. 27 della Legge 81/93 e della Legge 125/91.
Art. 25 Commissioni Consiliari
1. Possono essere istituite, in seno al Consiglio Comunale, le commissioni permanenti con funzioni referenti, di controllo ed eventualmente consultive secondo le previsioni del regolamento.
2. I componenti le commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare, per quanto possibile, la rappresentanza di ciascun gruppo.
3. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
4. Il regolamento può prevedere altresì l’istituzione di commissioni temporanee o speciali.
5. Nei casi contemplati dal regolamento le commissioni di cui ai precedenti commi possono effettuare indagini con scopi conoscitivi al fine di acquisire informazioni, dati e documentazione utile all’attività consiliare, avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati.
6. Compito principale delle commissioni permanenti è l’esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio.
7. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio stesso.
8. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio stesso.
1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
2. Le modalità di iniziativa e di accesso del consigliere comunale sono disciplinate dal regolamento.
3. I Consiglieri Comunali assenti alle sedute del Consiglio per un intero anno, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della L. 07/08/1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
4. Le indennità spettanti ai Consiglieri, in relazione alle funzioni svolte, sono stabilite dalla legge. L’indennità è riconosciuta sotto forma di gettone di presenza. A richiesta il gettone può essere trasformato in un’indennità di funzione da riconoscersi nei modi previsti dalla legge.
Art. 27 Svolgimento lavori consiliari
1. Le eccezioni alla pubblicità delle sedute sono previste dal regolamento soltanto in relazione alla esigenza di salvaguardare l’ordine pubblico e la riservatezza di persone e gruppi.
2. Le votazioni hanno luogo in forma palese.
3. Salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le sessioni ordinarie sono quelle in cui si approvano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e vengono verificati gli equilibri di bilancio nei termini previsti dalla legge.
5. Il Segretario Comunale cura, avvalendosi degli uffici e del personale dell’ente, la verbalizzazione delle sedute. Ove il Segretario Comunale sia impedito a partecipare, è sostituito da un consigliere nominato dal Presidente. Nel Consiglio Comunale può essere liberamente usata la lingua sarda, fermo restando che la lingua italiana costituisce l’unico riferimento per la redazione del processo verbale.
6. Il tempo e il numero degli interventi dei consiglieri per ogni singolo punto all’ordine del giorno sono disciplinati dal regolamento.
1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un minimo di quattro ad un massimo di sei Assessori. Gli assessori possono essere anche non consiglieri purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere. L’assessore non consigliere deve avere spiccate e dimostrate capacità per l’incarico da espletare e non può essere scelto tra i candidati non eletti nelle elezioni del Consiglio Comunale.
2. Tra gli assessori il Sindaco nomina un vice sindaco che avrà i poteri di supplenza previsti dall’art. 28 del presente Statuto.
3. Della nomina degli assessori e del vice sindaco il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione.
4. Tale comunicazione deve contenere, oltre all’indicazione degli assessori proposti, la ripartizione dell’attività della Giunta in settori omogenei e la individuazione degli assessori ai quali è conferita la cura dei settori medesimi.
5. La Giunta è presieduta di norma dal Sindaco, il quale coordina e promuove l’attività degli assessori in ordine agli atti che riguardano l’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e l’attività propositiva nei confronti del consiglio stesso.
6. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
7. La Giunta provvede con propria deliberazione a regolamentare la modalità di convocazione, la determinazione dell’ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.
8. Il Segretario Comunale provvede alla verbalizzazione delle decisioni assunte dalla Giunta Comunale. Ove egli sia assente, può essere sostituito da un assessore incaricato dal Sindaco. Nelle riunioni di Giunta può essere liberamente usata la lingua sarda, fermo restando che lingua italiana costituisce l’unico riferimento per la redazione del processo verbale.
9. Nel quadro degli indirizzi e in attuazione degli atti fondamentali del Consiglio, la giunta collabora col Sindaco nell’amministrazione del Comune, programma e indirizza l’attività amministrativa nei vari settori, ne stabilisce gli obiettivi specifici, ne stimola l’esecuzione e compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio o al Sindaco o al Segretario Comunale o ai funzionari o ai responsabili di funzioni di direzione ed opera con provvedimenti deliberativi collegiali. Tali deliberazioni indicano lo scopo che si persegue o il risultato da raggiungere, i mezzi necessari, i criteri e le modalità cui dovranno attenersi gli altri soggetti nell’esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
10. Nei confronti del Consiglio la Giunta svolge attività propositiva e di impulso predisponendo proposte inerenti le materie attribuite alla competenza del Consiglio stesso.
11. La Giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco e rimane in carica sino all’elezione del nuovo Sindaco. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza della Giunta.
12. Non può essere nominato assessore chi ha già ricoperto la carica in due mandati consecutivi. La carica di assessore è incompatibile con l’assunzione di incarichi, di consulenze o di funzioni gestionali presso enti, aziende, consorzi o società dipendenti, controllate o partecipate dal Comune. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del sindaco.
13. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
1. Il sindaco, capo del governo locale, è l’organo responsabile dell’amministrazione comunale, esercita le funzioni di rappresentanza dell’Ente, convoca e presiede la Giunta, sovraintende all’attività e all’organizzazione del Comune, al funzionamento dei servizi e degli uffici, all’esecuzione degli atti e all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.
2. Nei limiti delle proprie competenze attua gli obiettivi indicati nelle linee programmatiche di governo, persegue l’indirizzo politico amministrativo espresso dal Consiglio e coordina l’indirizzo attuativo della Giunta.
3. Esercita funzioni di amministrazione al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico amministrativa del Comune, in particolare:
a) indica agli assessori le direttive politiche ed amministrative in attuazione degli indirizzi e degli atti fondamentali del Consiglio e dei provvedimenti deliberativi alla Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione generale dell’attività di governo;
b) ha facoltà di sospendere l’esecuzione di direttive dei singoli assessori;
c) adotta le ordinanze ordinarie nonché quelle contingibili ed urgenti;
d) esercita le attribuzioni, in relazione alla propria competenza, previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
e) nei casi di emergenza, connessi con il traffico o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze si verifichino particolari necessità dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti contingibili e urgenti di cui all’art. 38, comma 2, della L. 142/90";
f) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell’apposito Albo. Tale nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario in carica è confermato;
g) revoca il Segretario Comunale con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d’ufficio;
h) conferisce e revoca al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stata stipulata con altri Comuni la convenzione per la nomina del Direttore.
4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco:
a) coordina e organizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
b) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
c) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, definisce gli incarichi di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall’art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e dal presente Statuto.
5. Il Sindaco si avvale della facoltà prevista dal comma 7 dell'art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, per la realizzazione di processi organizzativi di carattere innovativo, necessari all’ottimazione dell’azione amministrativa o per impiantare servizi e funzioni che rivestono una particolare centralità nella gestione dell’Ente; il ricorso alle collaborazioni esterne si giustifica nei casi in cui le predette attività non possano essere svolte dalle risorse interne dell’Ente per carenza di professionalità specifiche nell’organico comunale o perché richiedono prestazioni ad alto contenuto di professionalità.
6. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili dopo 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio e producono lo scioglimento del Consiglio e la decadenza della Giunta.
1. Il Sindaco attribuisce ad un assessore funzioni vicarie per sostituirlo in caso di assenza, di impedimento o sospensione dell’esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, in caso di assenza o impedimento del vicesindaco le funzioni vicarie sono svolte alternativamente da ciascuno degli altri assessori seguendo l’ordine di anzianità per età.
2. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, con conseguente scioglimento del Consiglio e decadenza della Giunta, fino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco, le funzioni di quest’ultimo sono svolte dal vicesindaco.
1. L’ordinamento strutturale del Comune si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento di servizi funzionali, strumentali e di supporto.
2. La pianta organica del personale prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programmi dell’Ente. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti.
3. Ai fini di favorire la massima flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze che scaturiscono dai programmi dell’amministrazione ed emergenti dalle verifiche circa la migliore distribuzione dei carichi di lavoro in rapporto a parametri di efficienza e funzionalità, le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura dell’organizzazione del Comune sono suscettibili di adeguamento e ridistribuzione nell’ambito dei contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili previsti dalla pianta organica del personale.
4. Ad ogni unità organizzativa, comprese quelle di staff o di progetto è preposto un responsabile che risponde dello svolgimento delle funzioni o del raggiungimento dell’obiettivo assegnato alle stesse.
5. Ai funzionari e ai responsabili degli uffici e dei servizi deve essere garantita l’autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito.
6. Con apposito regolamento viene disciplinato l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Detto regolamento stabilisce altresì i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato per dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva.
7. Ove sia ritenuto opportuno o necessario, e nel rispetto degli istituti economici previsti dalla normativa vigente e per l’esercizio delle funzioni o attività di rispettiva competenza, all’interno delle unità organizzative, per progetti o programmi determinati possono essere costituiti gruppi di studio, ricerca o lavoro, attribuendo al personale mansioni ed attività nel rispetto della capacità e competenza professionale, anche a prescindere dalle mansioni svolte e dal profilo professionale, ma nel rispetto della posizione funzionale del dipendente.
8. In egual modo può procedersi per progetti o programmi intersettoriali o che comunque riguardino unità organizzative.
1. Per il conseguimento di obiettivi determinati il Sindaco, previa valutazione della possibilità di affidamento a figure professionalmente equivalenti all’interno dell’Ente, può attivare convenzioni per prestazioni d’opera con soggetti esterni in possesso di elevato livello di professionalità, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, sulla base dei seguenti criteri:
a) iscrizione ad albi, elenchi o ordini professionali;
b) servizio prestato alle dipendenze dello Stato, della Regione, degli Enti Locali e di altri Enti Pubblici con incarichi direzionali;
c) pubblicazioni su riviste specializzate;
d) partecipazione a corsi di specializzazione post-universitari;
e) docenze in università, corsi di formazione professionale, scuole superiori ad indirizzo tecnico-professionale.
I titoli e requisiti suindicati dovranno essere attinenti alle materie oggetto della collaborazione e andranno debitamente documentati. A tal fine i soggetti di cui trattasi dovranno produrre un curriculum analitico corredato dalle attestazioni comprovanti il possesso di quanto dichiarato.
2. Gli incarichi di cui al comma precedente sono adottati con atto motivato e comunicati al Consiglio Comunale.
1. Al Segretario Comunale spettano i compiti e le funzioni di collaborazione e di assistenza nei confronti degli organi dell’ente e di sovrintendenza e coordinamento dei responsabili degli uffici e dei servizi, secondo le disposizioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
Art. 34 Conferenza dei Funzionari e degli Incaricati della Direzione degli Uffici e dei Servizi
1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative per favorirne l’attività per progetti e programmi è istituita la conferenza permanente dei funzionari e degli incaricati della direzione degli uffici e dei servizi presieduta e diretta dal segretario comunale anche ai fini dell’esercizio della sua attività di coordinamento.
2. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell’Ente per gli organi elettivi, per il segretario, per i funzionari e per gli incaricati della direzione degli uffici e dei servizi alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzatorie e istruttorie.
3. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento di organizzazione.
1. Le disposizioni degli accordi collettivi nazionali concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono applicate con provvedimento degli organi competenti dell’Ente previa deliberazione del consiglio ove occorra procedere a variazioni del bilancio.
2. La Giunta Comunale è tenuta a sentire le organizzazioni sindacali dei lavoratori dell’Ente prima di procedere alla attuazione delle decisioni assunte in forza del comma 6 art. 29 del presente Statuto.
1. Al fine di assicurare la migliore fruibilità dei servizi svolti dal Comune nonché l’esercizio delle funzioni in ambiti che assicurino la massima funzionalità ed efficacia, il Consiglio provvede all’individuazione, nel regolamento di organizzazione, delle attività da decentrare sul territorio.
2. Con lo stesso regolamento sono stabiliti i principi concernenti l’organizzazione e il funzionamento delle strutture per lo svolgimento delle attività decentrate.
Capo IV Attività
Art. 37 Programmazione
1. La relazione previsionale e programmatica contiene la programmazione pluriennale di tutta l’attività dell’Ente e deve essere oggetto di adeguamento annuale.
2. Costituiscono allegati al piano di cui al primo comma: il programma pluriennale degli investimenti, il bilancio di previsione annuale, il piano occupazionale, il programma pluriennale di attuazione, i programmi connessi agli strumenti di pianificazione commerciale ed ogni altro programma previsto dalla normativa dell’Ente.
3. I piani ed i programmi anche di settore e di durata temporale diversa devono essere annualmente adeguati alle previsioni della relazione previsionale e programmatica.
4. La relazione previsionale programmatica è approvata o adeguata prima dell’approvazione del bilancio di previsione annuale. Nella medesima seduta sono approvati o adeguati gli altri strumenti di programmazione.
Art. 38 Attività Amministrativa
1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dall’ordinamento del Comune. Per il perseguimento dei propri fini e per il raggiungimento del miglior risultato in termini di economicità ed efficacia, il Comune deve avvalersi dello strumento e del procedimento più idoneo, tra quelli pubblici e privati, ammessi nell’ordinamento e che non siano espressamente vietati dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti dell’Ente.
2. L’attività amministrativa deve rispettare i principi di economicità, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati secondo le modalità e le procedure determinate nei regolamenti comunali, nel rispetto dei principi dell’ordinamento, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dei criteri di cui al presente articolo.
3. Ove non espressamente previsto dalle norme che disciplinano il procedimento, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e gli atti comunque denominati non possono essere acquisiti se non con adeguata motivazione.
4. Il soggetto cui è attribuita la responsabilità istruttoria esercita tutte le attività ed assume ogni iniziativa per la celere conclusione del procedimento.
5. Nei procedimenti che prevedono dichiarazioni di cui il privato si assume la responsabilità, non è possibile subordinare l’emissione dell’atto o del provvedimento all’accertamento o verifica della veridicità della dichiarazione.
6. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dai regolamenti, i procedimenti si concludono con provvedimento espresso ed adeguatamente motivato emanato dall’organo competente entro il termine previsto per il tipo di procedimento stesso dall’ordinamento del Comune. In assenza di esplicita previsione il termine è di 30 giorni.
Art. 39 Interventi nel Procedimento Amministrativo
1. Nel procedimento amministrativo possono essere rappresentati tutti gli interessi comunque coinvolti nell’emanazione del provvedimento, siano essi diritti soggettivi, interessi legittimi, collettivi, ovvero interessi diffusi che facciano capo ad associazione o comitati.
2. I soggetti portatori di interessi hanno il diritto di accedere agli atti amministrativi del procedimento con memorie, scritti o documenti che debbono essere valutati quando attinenti ad interessi comunque coinvolti, Hanno altresì diritto di essere informalmente sentiti dagli organi competenti nei modi e nei limiti stabiliti nel regolamento.
3. Il soggetto competente all’emanazione del provvedimento finale potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
4. Il regolamento disciplinerà le modalità ed i termini dell’intervento, nonché le loro relazioni con il termine finale per l’emanazione del provvedimento.
Art. 40 Comunicazione dell’inizio dei Procedimenti
1. L’avvio di ogni procedimento amministrativo è comunicato, contestualmente all’emanazione dell’atto di impulso o alla ricezione dello stesso, ai diretti interessati e a quelli cui può derivare un pregiudizio dal provvedimento, quando siano facilmente individuabili.
2. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere comunicati. Il responsabile del procedimento, tenuto ad effettuare la comunicazione, valuta, altresì, in riferimento al singolo procedimento, se ci siano altri interessati alla comunicazione.
3. Nei casi di urgenza, o nei casi in cui il destinatario o coloro che possono subire un pregiudizio dal procedimento non siano individuati o facilmente individuabili, il responsabile può, con adeguata motivazione, prescindere dalla comunicazione.
4. La comunicazione indica:
a) l’oggetto del procedimento, ovvero il contenuto dell’atto finale;
b) l’ufficio, il responsabile, i termini e le modalità per essere sentiti;
c) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
d) il diritto di presentare memorie scritte e i termini entro i quali può essere esercitato tale diritto.
5. In caso di presentazione di memorie scritte, documenti o audizioni, deve essere dichiarata la loro esistenza, nonché l’esplicita dichiarazione del loro accoglimento o rigetto e i motivi degli stessi.
Art. 41 Accesso agli Atti e Documenti Amministrativi
1. Tutti gli atti dell’Amministrazione comunale sono pubblici.
2. Tutti i cittadini possono accedere a tutti gli atti e documenti amministrativi, comunque formati, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa, ed estrarne copia.
3. Gli atti esclusi dall’accesso per motivi di garanzia della riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese, sono accessibili a coloro che debbono prenderne visione per curare o per difendere i loro interessi in sede giurisdizionale.
Art. 42 Atti sottratti all’accesso
1. Il regolamento comunale individua, per categorie, gli atti amministrativi e documenti che sono sottratti all’accesso per motivi attinenti alla sicurezza, all’ordine pubblico, alla riservatezza e determina il tempo della inaccessibilità.
2. Per una durata limitata, il Sindaco ha il potere di dichiarare temporaneamente e motivatamente segreti, per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi o imprese, atti o documenti non sottratti all’accesso.
1. I pareri tecnico e contabile costituiscono un apporto collaborativo necessario dell’attività deliberativa.
2. Il parere sfavorevole deve indicare, ove possibile, i diversi strumenti e modalità dell’azione amministrativa, che possono far conseguire all’amministrazione gli obiettivi che l’atto, su cui il parere viene espresso, intendeva perseguire.
Art. 44 Regolamento dei Contratti
1. Il Comune disciplina la propria attività contrattuale con apposito regolamento.
1. Il Consiglio Comunale approva il piano generale dei servizi pubblici svolti dal Comune. Il piano deve indicare: l’oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione scelta previa valutazione comparativa per il suo esercizio, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi, ed il piano finanziario di investimento e gestione.
2. L’assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta anche con riferimento all’ambito territoriale ottimale e agli altri servizi gestiti dal Comune.
3. Il piano dei servizi costituisce un allegato della relazione previsionale e programmatica.
4. La valutazione comparativa deve tener conto di tutte le forme di gestione, ivi comprese quelle di associazione mediante convenzione, unione di comuni e consorzio, anche previo accordo di programma.
5. In sede di prima applicazione il comune effettua una ricognizione dei propri servizi, al fine di valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento all’ambito territoriale, siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello Statuto.
6. A seguito delle risultanze derivanti dall’atto di ricognizione, il Comune assume le necessarie iniziative volte alla scelta delle forme ottimali di gestione le cui modalità di esercizio debbono rendere effettivi i principi di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.
7. Salvo che ciò non risulti possibile per motivi funzionali o economici, il personale dell’ente adibito a servizi per cui sia stata scelta una forma di gestione diversa da quella diretta deve essere assegnato ai nuovi soggetti gestori o mantenuto in servizio presso l’ente stesso anche con gli opportuni adattamenti della relativa pianta organica.
8. La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì al personale delle aziende speciali, istituzioni e consorzi.
9. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per la organizzazione dei servizi dovranno essere previsti criteri di rapporto e forme di raccordo fra il soggetto gestore ed il comune idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.
1. Nel rispetto dei principi di cui all’articolo precedente, il comune può costituire con atto motivato le istituzioni demandandone la disciplina ad apposito regolamento che dovrà comunque prevedere, oltre alla dotazione di beni e personale, la struttura organizzativa, le norme finanziarie e contabili, le forme di vigilanza e di verifica gestionale da parte del competente organo dell’Ente, le modalità di indirizzo da parte del Consiglio Comunale.
1. Esclusivamente per la gestione dei servizi ricompresi nel piano di cui al primo comma dell'art. 44, il Comune per le qualifiche apicali o di alta specializzazione può ricorrere a contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.
1. La nomina degli amministratori delle aziende e istituzioni comunali avviene, sulla base di un documento programmatico proposto dalla Giunta ovvero da un terzo dei consiglieri contenente la lista dei candidati a componenti del Consiglio di Amministrazione ed a presidenti scelti al di fuori del Consiglio ed in possesso di comprovate esperienze amministrative desumibili dal curriculum dei candidati.
2. La nomina del direttore delle aziende e delle istituzioni è disposta dalla Giunta previo concorso pubblico, ovvero avvalendosi degli istituti di cui al comma 1 dell'art. 42 o dei dipendenti dell’Ente.
3. La revoca del direttore può essere disposta, con deliberazione della Giunta e previa contestazione degli addebiti, assicurando il diritto di controdeduzione, per gravi e persistenti motivi di inefficienza, di incompatibilità o per gravi e ripetute violazioni o inadempienze ai doveri di ufficio.
4. Alla sostituzione del Presidente e dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni e delle Aziende Speciali dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta della Giunta o cessati dalla carica per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta della Giunta.
5. I Consigli di Amministrazione delle Istituzioni e delle Aziende Speciali cessano dalla carica a seguito di approvazione a votazione palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri o proposta della Giunta contenente la lista dei nuovi amministratori e le nuove linee programmatiche.
Art. 49 Associazionismo e cooperazione per la gestione dei servizi e delle funzioni
1. Il sistema dei rapporti con gli altri Comuni e la Provincia dovrà essere sviluppato e valorizzato utilizzando e promuovendo le forme associative più idonee, tra quelle previste dalla legge, all’esercizio delle attività ed alle finalità da perseguire.
Capo V Finanza, contabilità e revisione
Art. 50 Autonomia finanziaria
1. Nell’ambito dell’autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Consiglio Comunale determina l’entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento.
2. Qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzioni in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.
3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o dalla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.
4. Il regolamento sulla partecipazione disciplinerà tali forme di consultazione nel rispetto del principio di vincolatività della dichiarazione di contribuzione resa al cittadino.
5. Con deliberazione del Consiglio Comunale viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.
1. Nel rispetto dei principi dell’ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull’efficacia dell’azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti servizi e obiettivi.
2. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano oltre il controllo sull’equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l’uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l’analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.
3. A sostegno dell’attività di indirizzo e controllo del Consiglio, di programmazione della Giunta e di governo del Sindaco, nonché per affiancare l’attività gestionale della struttura burocratica dell’ente, viene istituito un ufficio per il controllo interno col compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità e il buon andamento della gestione amministrativa.
4. L’ufficio opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di direzione politica. Il responsabile di tale ufficio viene nominato con le modalità di cui all’art. 30, e ad esso può essere affiancato un gruppo di dipendenti comunali a supporto e per un tempo limitato. Per motivate esigenze il Comune può avvalersi di consulenti esterni esperti nel controllo di gestione con le modalità di cui all’art.31.
5. Il Consiglio Comunale viene a conoscenza dell’andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla Giunta, ai revisori dei conti, al segretario e ai funzionari responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all’organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.
1. Il regolamento di contabilità disciplinerà l’organizzazione e le modalità di funzionamento dell’ufficio dei revisori dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune e i revisori.
2. Saranno disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all’ufficio di revisore, in modo da assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza, estendendo ai revisori, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative a sindaci e revisori delle società per azioni.
Art. 53 Regolamento di Contabilità
1. Il Comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell’ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.
Capo VI Partecipazione
Art. 54 Principi Generali
1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività politica e amministrativa dell’ente, secondo i principi stabiliti dall’articolo 3 della Costituzione e dall’articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l’informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l’istituzione di mezzi e strumenti idonei.
3. Il Comune si adopera per favorire la trasparenza dell’azione amministrativa e dei processi decisionali, la collaborazione dei cittadini con l’istituzione e la tutela degli interessi dei singoli e dei gruppi a fronte di possibili abusi da parte dell’amministrazione.
4. A tal fine, onde stabilire un rapporto costante e funzionale con il cittadino, tiene in considerazione le sue istanze e i suoi diritti, integra e ammoderna i propri organi e la sua struttura organizzativa, valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa locale.
Art. 55 Valorizzazione delle Associazioni
1. Il Comune valorizza le libere forme associative mediante l’acquisizione di pareri consultivi, la concessione di contributi economici finalizzati e incentivanti, la concessione in uso di locali, beni e servizi comunali, previe apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.
2. Le libere associazioni, per poter fruire del sostegno del Comune, debbono farne richiesta presentando oltre alla domanda, il proprio statuto, l’atto costitutivo e, periodicamente, il libro dei soci, nelle forme stabilite da apposito regolamento.
3. E’ istituito l’albo delle associazioni. Esso viene aggiornato ogni anno e presentato all’approvazione del Consiglio Comunale ogni cinque anni.
4. Il Comune assicura l’accesso alle strutture e ai servizi dell’ente, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.
5. Le associazioni vengono consultate su singole materie inerenti l’attività amministrativa, e ne vengono informate qualora l’attività interessi i settori di loro specifica competenza. I rappresentanti delle associazioni possono essere invitati a presenziare alle riunioni delle commissioni consiliari.
Art. 56 Partecipazione alla Gestione dei Servizi
1. Il Comune al fine di concorrere alla gestione di servizi sociali o a domanda individuale, quali asili nido, scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche, etc., può favorire la formazione di organismi a base associativa, aventi autonomia gestionale sotto forma di comitati di gestione o di istituzioni comunali. Tali organismi adottano un regolamento che ne definisce funzioni, organi rappresentativi e mezzi.
2. La gestione di tali organismi può essere affidata agli utenti dei predetti servizi o ad associazioni aventi statutariamente fini analoghi a quelli della istituzione comunale dei servizi.
3. La gestione può altresì avvenire con la partecipazione a maggioranza di membri del consiglio di amministrazione designati dal Comune e con la minoranza dei restanti membri, designati dalle associazioni o dagli utenti.
4. I comitati di gestione e i consiglio di amministrazione delle istituzioni riferiscono annualmente della loro attività al consiglio comunale.
Art. 57 Organismi di Partecipazione
1. Il Comune adotta iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini. Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l’interesse diretto delle professioni, di arti e mestieri e delle relative associazioni formali, dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro; l’interesse diretto per singole materie (ambiente, sanità e altre); l’interesse diretto per ambiti territoriali (rioni); aggregazioni di interessi (comitato di consumatori, anziani, giovani e altri).
2. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l’amministrazione vorrà loro sottoporre. I pareri degli organismi debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.
3. Apposito regolamento degli istituti di partecipazione individuerà:
a) gli organismi di partecipazione;
b) le materie di competenza;
c) le modalità di formazione e di funzionamento;
d) i tempi e i modi della consultazione e della valutazione dell’iniziativa;
e) corsie privilegiate di accesso agli atti amministrativi e per il rilascio di copie.
1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale, il Comune costituisce "Le Consulte". Il regolamento degli istituti di partecipazione di cui al comma 3 dell’articolo precedente, stabilisce il numero delle consulte, le materie di competenza, le modalità di formazione e di funzionamento.
2. Le consulte sono presiedute da un membro della Giunta e sono formate da due rappresentanti del consiglio comunale e da rappresentanti delle associazioni e delle libere forme associative iscritte nell’apposito albo comunale.
Art. 59 Poteri delle Consulte Comunali
1. Le consulte possono, nelle materie di competenza:
a) esprimere pareri preventivi a richiesta o su propria iniziativa, su atti comunali;
b) esprimere proposte agli organi comunali per l’adozione di atti;
c) esprimere proposte per la gestione e l’uso di servizi e beni comunali;
d) chiedere che impiegati comunali vengano invitati alle sedute per l’esposizione di particolari problematiche.
2. Il regolamento degli istituti di partecipazione, tenendo conto delle materie affidate alle singole consulte, preciserà gli atti per i quali la richiesta di parere preventivo sarà obbligatoria.
1. Il Comune, consulta, anche su loro richiesta, le associazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali. Il regolamento stabilisce le modalità e i termini della consultazione.
Art. 61 L’iniziativa popolare: le proposte e le petizioni
1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, aventi diritto di voto hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole che associate. Esse devono essere indirizzate al sindaco e contenere chiaro il "petitum" che sia di competenza giuridica del comune stesso.
3. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, devono essere regolarmente firmate e autenticate nelle forme di legge.
4. Viene garantita risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del sindaco o suo delegato.
5. L’esame delle singole petizioni compete alla giunta o al consiglio comunale e si dovrà fornire risposta scritta ai primi tre firmatari. Tutte le petizioni indirizzate al sindaco su argomenti riguardanti l’attività del comune devono ricevere risposta scritta da parte del sindaco o dell’assessore competente entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento.
1. Le organizzazioni di cui all’articolo 58 possono rivolgere interrogazioni scritte al consiglio comunale e alla giunta a seconda delle loro competenze. La risposta è data per iscritto entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento.
1. L’iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in schema di deliberazione. La proposta deve essere sottoscritta da almeno cento elettori con firma autenticata nei modi di legge. Sono escluse dall’esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
a) tributi e bilancio;
b) espropriazione per pubblica utilità;
c) designazioni e nomine.
Art. 64 Procedura per l’approvazione della proposta
1. Il consiglio comunale decide sulla ricevibilità e ammissibilità formale delle proposte entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento.
2. Ove il consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale entro 30 giorni.
3. Scaduto quest’ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all’ordine della prima seduta del consiglio comunale.
1. Il Referendum popolare, di carattere consultivo, abrogativo, propositivo o di indirizzo, è organizzato allo scopo di consentire agli elettori residenti nel Comune di pronunciarsi in merito a programmi, progetti, interventi e specifici provvedimenti inerenti materie di esclusiva materia comunale. Attraverso il referendum gli aventi diritto esprimono il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi deliberanti assumano le opportune determinazioni nella piena consapevolezza dell’ordinamento prevalente della popolazione.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto referendum nell’ultimo quinquennio. Sono, inoltre, escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a) Statuto Comunale;
b) Regolamento del Consiglio Comunale;
c) Piano Urbanistico Comunale e Strumenti urbanistici attuativi.
3. Il referendum popolare può essere indetto:
a) Su deliberazione del Consiglio comunale, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnata al Comune.
b) Su richiesta di un numero di elettori residenti nel Comune non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali.
4. La proposta di referendum di cui al punto b) del comma 3 deve essere richiesta al Sindaco che entro cinque giorni dalla ricezione del comitato del referendum l’affida alla apposita commissione consiliare.
5. La commissione consiliare esprime entro venti giorni parere su:
a) ammissibilità della materia referendaria;
b) riscontro sulla formulazione del quesito referendario;
c) verifica della regolarità della presentazione della proposta.
6. La raccolta delle firme può aver luogo dopo il parere favorevole della commissione sui punti a) e c) del comma precedente. La verifica di cui al punto b) del comma 5 deve essere fatta dalla commissione consiliare entro venti giorni dal deposito delle firme.
7. Il Consiglio comunale delibera l’indizione del referendum entro trenta giorni dal giudizio di ammissibilità espresso dalla commissione di cui al comma 5 precedente.
8. Il Sindaco indice il referendum entro 90 giorni dalla esecutività della delibera di adozione.
9. Apposito regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
10. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei voti validi. Il "quorum" minimo per la validità della consultazione deve raggiungere la metà più uno degli aventi diritto al voto.
11. Il referendum è revocato o sospeso, previo parere dell’apposita commissione, nei seguenti casi:
a) promulgazione di legge che disciplina ex novo la materia;
b) scioglimento del Consiglio comunale;
c) dimissioni o vacanza della Giunta comunale;
d) accoglimento da parte del Consiglio della proposta del comitato promotore.
12. Il consiglio comunale delibera in merito all’argomento proposto con il referendum entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato.
13. All’onere finanziario per le spese referendarie si fa fronte con fondi di bilancio e con apposite entrate fiscali deliberate dal Consiglio comunale all’atto di approvazione del bilancio annuale.
14. La consultazione referendaria non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni comunali e provinciali.
Art. 66 Il Difensore Civico: istituzione e attribuzioni
1. A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione comunale è istituito l’ufficio del difensore civico. Spetta al difensore civico curare, a richiesta dei singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l’amministrazione comunale e gli enti e le aziende dipendenti.
2. Il difensore civico agisce d’ufficio, qualora, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizie di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.
3. Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e degli Enti e Aziende dipendenti copie di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
4. Il dipendente comunale che impedisca o ritardi l’espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
5. Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell’esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l’obbligo di farne rapporto all’autorità giudiziaria.
Art. 67 Nomina e durata in carica
Art. 68 Incompatibilità e decadenza
1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampie garanzie di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.
2. Non può essere nominato difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b) i parlamentari, consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane, dei consorzi e delle A.S.L.;
c) i ministri di culto;
d) gli amministratori e i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l’oggetto di rapporti giuridici con l’amministrazione comunale;
f) chi ha ascendenti, discendenti, parenti o affini entro il terzo grado, che siano amministratori o segretario del Comune.
3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale. Può essere revocato con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri d’ufficio.
1. L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell’amministrazione comunale, e dotati di attrezzature d’ufficio e di quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’ufficio stesso.
Art. 70 Rapporti con il Consiglio
1. Il difensore civico riceve notifica delle sedute del Consiglio e può essere invitato a esprimere la propria opinione su richiesta del Sindaco o di chi presiede la riunione.
2. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio e resa pubblica. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio Comunale.
3. Il difensore civico è funzionario onorario e acquisisce la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge. Egli giura davanti al Sindaco, prima di assumere l’incarico, secondo la formula dell'art. 11 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Al difensore civico spetta di diritto l’invio delle delibere di consiglio e di giunta.
5. Il difensore civico rassegna il proprio parere per iscritto al cittadino che ne ha richiesto l’intervento; sollecita gli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti. Può interloquire direttamente con i responsabili del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti.
1. Al difensore civico spettano l’indennità di funzione, l’indennità di missione e il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli assessori comunali.
Capo VII Il Governo dei Giovani
Art. 72 Istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani, del Sindaco dei Giovani e della Giunta Comunale dei Giovani.
1. Nell’ambito degli istituti di partecipazione e di decentramento sono istituiti il Consiglio Comunale dei Giovani, il Sindaco dei Giovani e la Giunta Comunale dei Giovani.
2. A tali organi si applicano, per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capo ed in quanto compatibili, tutte le disposizioni vigenti per il Consiglio Comunale, per il Sindaco e per la Giunta Comunale di Serramanna.
Art. 73 Il Consiglio Comunale dei Giovani
1. Il Consiglio Comunale dei Giovani è composto da un numero di Consiglieri pari a quello dei componenti il Consiglio Comunale.
2. I membri del Consiglio Comunale dei Giovani durano in carica un anno e sono eletti direttamente da tutti gli alunni delle scuole elementari e delle scuole medie inferiori, residenti nel comune o frequentanti una scuola del Comune.
3. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei componenti.
4. Un apposito regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni e detta le norme per l’attuazione delle previsioni contenute nel presente capo.
Art. 74 Competenze del Consiglio Comunale dei Giovani
1. Il Consiglio Comunale dei Giovani rappresenta la collettività dei giovani di Serramanna, determina l’indirizzo e la programmazione delle materie demandate alla sua competenza e vigila al fine di verificare l’esecuzione delle decisioni adottate.
2. Il Consiglio Comunale, nella seduta successiva a quella prevista dal comma 2 dell'art. 34 della Legge 08/06/1990, n. 142, così come sostituito dall’art. 16 della Legge 25/03/1993, n. 81, provvede a determinare le materie demandate al Consiglio Comunale dei Giovani.
3. Rientrano necessariamente nella competenza del Consiglio Comunale dei Giovani specifiche attribuzioni nelle seguenti materie:
a) politica ambientale;
b) sport;
c) tempo libero, giochi e rapporti con l’associazionismo;
d) cultura e spettacolo;
e) pubblica istruzione;
f) assistenza ai giovani ed agli anziani;
g) rapporti con l’UNICEF.
3. Nel bilancio di previsione del Comune viene annualmente previsto un capitolo per il finanziamento delle spese relative alle materie demandate al Consiglio Comunale dei Giovani, sia per le spese correnti sia per gli investimenti.
4. Il Consiglio Comunale dei Giovani esercita funzioni consultive, propositive e di controllo:
a) esprime il proprio motivato parere su qualunque pratica che gli Organi del Comune, il Segretario od i dirigenti ritengano di dover sottoporre alla sua attenzione;
b) esercita funzioni propositive nell’ambito delle materie di cui al comma 1, mediante deliberazioni. Ove le stesse non contrastino con disposizioni di legge e non superino gli stanziamenti previsti in bilancio dovranno essere recepite con atti dei competenti organi comunali;
c) esercita funzioni di vigilanza e di controllo sull’attività degli uffici comunali nell’applicazione dei provvedimenti relativi alle materie demandate alla sua competenza.
5. Le sedute del Consiglio Comunale dei Giovani, che si tengono nell’aula consiliare del Comune, sono pubbliche ed esso è validamente costituito con la partecipazione di almeno la metà dei componenti.
6. Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza assoluta dei presenti.
7. Le funzioni di Segretario del Consiglio Comunale dei Giovani sono svolte dal Segretario Comunale o da un suo delegato.
8. Il Consiglio comunale dei Giovani adotta un apposito regolamento allo scopo di disciplinare il proprio funzionamento.
Art. 75 Il Sindaco dei Giovani
1. Il Sindaco dei Giovani è eletto direttamente da tutti gli alunni delle scuole elementari e delle scuole medie inferiori del Comune, residenti nel Comune o frequentanti una scuola del Comune, tramite ballottaggio tra i due candidati, frequentanti le scuole medie inferiori del Comune, che hanno ottenuto il più elevato numero di voti nelle elezioni per il Consiglio comunale dei Giovani.
2. Il ballottaggio previsto al comma 1 si tiene la Domenica successiva a quella nella quale si tengono le elezioni per il Consiglio Comunale dei Giovani.
3. Il candidato che ha preso parte al ballottaggio, ma non è stato eletto Sindaco, assume le funzioni di Consigliere Anziano del Consiglio Comunale dei Giovani e presiede lo stesso in caso di assenza od impedimento del Sindaco dei Giovani.
4. Non appena eletto e prima di assumere le funzioni, il sindaco dei Giovani presta formale promessa nelle mani del Sindaco del Comune di bene e fedelmente adempiere ai propri compiti ed ai propri doveri.
5. Il Sindaco dei Giovani nelle cerimonie ufficiali alle quali presenzia in tale sua qualità indossa un tricolore.
6. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco dei Giovani non è, allo scadere del secondo mandato, rieleggibile alla medesima carica.
Art. 76 Competenze del Sindaco dei Giovani
1. Il Sindaco dei Giovani rappresenta il Consiglio Comunale dei Giovani ad ogni effetto.
2. Spetta al Sindaco dei Giovani:
a) nominare la Giunta Comunale dei Giovani, in conformità a quanto stabilito dai commi 1, 2 e 3 del successivo art. 75;
b) convocare e presiedere il Consiglio Comunale dei Giovani e la Giunta Comunale dei Giovani, fissando l’ordine del giorno, determinando la data delle adunanze ed assicurandone il regolare svolgimento; tutelare l’esercizio effettivo delle loro funzioni;
c) esercitare le funzioni attribuitegli dai regolamenti comunali;
d) assumere le iniziative per il controllo e la vigilanza sul funzionamento dei servizi e degli uffici comunali, per quanto concerne le materie delegate alla competenza del Consiglio Comunale dei Giovani ed alla Giunta Comunale dei Giovani;
e) svolgere le funzioni eventualmente delegategli dal Sindaco del Comune;
f) curare i rapporti con le autorità cittadine.
3. Il Sindaco dei Giovani è tenuto a riunire il Consiglio Comunale dei Giovani, in un termine di dieci giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri dei Giovani o il Sindaco del Comune.
4. Il Sindaco dei Giovani si avvale, per lo svolgimento di tutti i propri compiti istituzionali, delle strutture del comune e della consulenza del Segretario Comunale.
5. Il Sindaco dei Giovani cura che le deliberazioni del Consiglio Comunale dei Giovani e della Giunta Comunale dei Giovani, nelle materie demandate alla competenza degli stessi, vengano portate ad esecuzione.
6. Il Sindaco dei Giovani riferisce direttamente, con relazione scritta, al Consiglio Comunale nei casi in cui non si sia provveduto a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Comunale dei Giovani o a quelle della Giunta Comunale dei Giovani, nelle materie rimesse alla competenza degli stessi.
Art. 77 La Giunta Comunale dei Giovani
1. La Giunta Comunale dei Giovani è composta dal Sindaco dei Giovani, che la presiede, e da n. 4 Assessori, nominati dal Sindaco dei Giovani. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.
2. Il Sindaco dei Giovani sceglie i suoi assessori fra i consiglieri eletti.
3. Della nomina dei componenti della Giunta il Sindaco dei Giovani dà comunicazione al Consiglio Comunale dei Giovani nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali relativi al Governo dei Giovani. Il Consiglio Comunale dei Giovani discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali relativi al Governo dei Giovani.
4. Non è possibile ricoprire la carica di Assessore dei Giovani per più di due mandati consecutivi.
5. Non possono far parte della Giunta Comunale dei Giovani i parenti fino al terzo grado del Sindaco dei Giovani.
6. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri dei Giovani spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento del mandato.
7. Ove ciò sia possibile, il Comune mette a disposizione del Sindaco e della Giunta dei Giovani idoneo locale all’interno del Palazzo Comunale e fornisce i mezzi e le strutture necessarie per gli adempimenti istituzionali.
8. Tale ufficio costituisce il luogo abituale di lavoro del Sindaco dei Giovani, il quale potrà ricevervi i giovani che ne abbiano fatto richiesta.
Art. 78 Competenze della Giunta Comunale dei Giovani
1. La Giunta Comunale dei Giovani collabora con il Sindaco dei Giovani ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Alla Giunta Comunale dei Giovani spetta l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale dei Giovani e per l’attuazione dei programmi e degli indirizzi dallo stesso approvati.
3. La Giunta Comunale dei Giovani compie tutti gli atti che non siano riservati espressamente al Consiglio Comunale dei Giovani e che non rientrino nelle competenze del Sindaco dei Giovani.
4. La Giunta Comunale dei Giovani svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale dei Giovani.
5. Prima della scadenza del mandato, la Giunta Comunale dei Giovani riferisce al Consiglio Comunale dei Giovani sulla propria attività.