Accesso agli atti amministrativi
Ai sensi degli articoli 22 e seguenti dellla Legge 241/1990 e sue successive modifiche e integrazioni, il diritto di accesso da la possibilità di conseguire la piena conoscenza del contenuto dei documenti amministrativi mediante visione o attraverso estrazione di copia. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni a tutela della riservatezza stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
Possono accedere agli atti amministrativi tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici e diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
L'accesso in via "informale" consiste in una richiesta verbale all'ufficio competente esibendo un documento di identità. L'accesso "formale" è necessario quando non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse in base alle informazioni ed alle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento. La domanda di accesso formale è sempre necessaria quando compromette il diritto alla riservatezza di terzi. La richiesta è redatta in carta semplice compilando il modulo predisposto dall'Amministrazione.
L'esame dei documenti è gratuito, salvo il rimborso dei costi di ricerca e di riproduzione. E' assoggettato al pagamento dell'imposta di bollo il solo rilascio di copia in forma autentica.